Questo sito utilizza cookie tecnici, anche di terze parti; proseguendo la navigazione acconsenti all'uso di tutti i cookie.

24/04/2020 - Provvedimento Decreto-legge n. 18/2020 (cd. Cura Italia) - Camera dei Deputati

visualizza il documento

Pag. 6 : "Per quanto concerne il settore dell'istruzione, gli interventi sulla scuola sono rivolti a salvaguardare la
validità dell'anno scolastico, sostenere la didattica a distanza durante il periodo di sospensione dell'attività
didattica (anche attraverso contratti per supplenze brevi e saltuarie), disciplinare la valutazione degli studenti,
assicurare materiali per la pulizia straordinaria dei locali e dispositivi di protezione e igiene personale. In
primo luogo si prevede che, qualora le scuole non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione (previsti a
regime), l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità; si dispone che la valutazione degli
apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza nell'anno scolastico 2019/20,
produce gli stessi effetti della valutazione in presenza (art. 87, co. 3-ter); si incrementano di 85 milioni di
euro per il 2020 le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale (art. 120); si
autorizzano le scuole statali a sottoscrivere, per l'anno scolastico 2019-2020, contratti sino al termine delle
attività didattiche (30 giugno 2020) con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, al fine di
assicurare anche nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo la funzionalità della strumentazione informatica,
nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza (art. 120, co. 4-7); si autorizza la spesa
di 43,5 milioni nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di dotarsi di materiali per la
pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale (art. 77). Inoltre, si
prevede che le sedute degli organi collegiali delle scuole possono svolgersi in videoconferenza, anche ove
ciò non sia previsto nei regolamenti interni (art. 73, co. 2-bis) e si dispone un rimborso per i viaggi e le
iniziative di istruzione sospesi, da corrispondere anche mediante un voucher di pari importo utilizzabile entro
un anno dall'emissione (art. 88-bis)."

Informazioni aggiuntive